Dopo l’indulto, l’amnistia

di SKA su Notizie Commentate il 10 Novembre 2006

L’indulto ha provocato una ”situazione drammatica” a livello processuale, in quanto ”è ragionevole prevedere che un’aliquota prossima all’80 per cento dei procedimenti attualmente pendenti per reati commessi sino al 2 maggio 2006 si concluderà , in caso di condanna, con l’applicazione di una pena interamente condonata” mentre oscilla solo fra il 3% ed il 9% il numero di procedimenti concernenti reati non coperti dall’indulto

Questo è quanto si legge nella Risoluzione adottata dall’Assemblea Plenaria(.pdf) del Consiglio Superiore della Magistratura il 9 Novembre.

Pertanto si ricorda ai tanti sostenitori dell’indulto “Senza se Senza ma” che la problematica non sta tanto nel far uscire o meno di galera chi già c’è, ma che circa l’80 % degli attuali processi non porterà ad alcuna condanna.
E quindi chi ha attualmente un processo in corso per un reato commesso prima del 2 Maggio, in caso di condanna, non solo non vedrà mai la galera, ma avrà la propria pena estinta.

C’entra poco quindi, in questo caso, il buonismo sulla “disumana condizione come quella di condividere 15 mq in sei persone”.
Quello è tutt’altro problema e non si risolve certo con condoni di pena a chi la galera non la vedrebbe neanche di striscio.

Va ricordato che per condanne inferiori ai 3 anni di reclusione, non c’è la galera.
Va ricordato che l’indulto fa scontare 3 anni di pena, qualsiasi essa sia.
Va ricordato che i reati per cui sono previste pene inferiori ai 3 anni di reclusione sono, per la stragrande maggioranza, reati finanziari e reati contro la pubblica amministrazione, ossia contro noi stessi.

Il CSM ricorda altresì che i 17 precedenti provvedimenti d’indulto della storia della Repubblica Italiana (minchia, un popolo di scontatori di pena) sono sempre stati accompagnati da provvedimenti di amnistia proprio per ovviare il problema dei “processi inutili“.

L’amnistia infatti non estingue la pena, cosa che fa l’indulto, ma estingue il reato anche se permangono tutti gli effetti “secondari” della condanna (dichiarazioni di recidiva, di abitualità , di professionalità nel reato ecc…)

In sintesi : se la macchina giudiziaria deve lavorare per lungo tempo inutilmente (dato che poi le pene sarebbero condonate), che si prendano provvedimenti per non farla lavorare affatto, per l’appunto estinguendo i reati.

Vi sarebbe il beneficio di uno snellimento dei processi.
Perlomeno.

E per fortuna che l’indulto era “un provvedimento necessario”.

P.s. molto interessanti le ambigue dichiarazioni di violante, sull’eccessività dei 2 provvedimenti assieme e sulla necessità dei 2/3 dei voti alla Camera e al Senato.
Eppure per l’indulto i 2/3 c’erano.

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3 Commenti a “Dopo l’indulto, l’amnistia”

  1. Commenti capemaster → http://www.capemaster.net

    ma sei sicuro?
    Cioè, l’amnistia se estingue il reato non cancella cosa?

    L´amnistia infatti non estingue la pena, cosa che fa l´indulto, ma estingue il reato anche se permangono tutti gli effetti ??secondari?? della condanna (dichiarazioni di recidiva, di abitualità , di professionalità nel reato ecc…)

    E su quale base se non glio fanno il processo? Non cozza con la presunzione di innocenza?
    BOH!

  2. Commenti SKA → http://www.terzoocchio.org/

    Dall’art 151 del Codice Penale :
    “L´amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l´esecuzione della condanna e le pene accessorie”

    Nonostante questo l’amnistia fa permanere alcuni altri effetti penali che, semplicemente per comodità , ho chiamato “secondari”. Infatti nonostante la clemenza, le condanne costituiscono comunque titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità , di professionalità nel reato o per escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

    La Corte Costituzionale per questo garantisce sempre la possibilità di rifiutare il provvedimento di clemenza ed andare sino in fondo con il procedimento penale per dimostrare la propria innocenza.

  3. Commenti capemaster → http://www.capemaster.net

    si ma questo in caso di condanna.
    E in caso di processo da fare?

    Allora è meglio che gli effetti secondari ci siano, non sara niente, ma almeno la Cirielli si può applicare.

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Giornalista, web designer e pubblicitario. Da blog di protesta negli anni in cui i blog andavano di moda, questo spazio è diventato col tempo uno spazio di riflessione e condivisione. Per continuare a porsi le giuste domande ed informare se stessi.